Nazionale

Lavoro sportivo subordinato e tutele previdenziali

La riforma del lavoro sportivo ha previsto che i lavoratori sportivi subordinati, siano essi dilettanti o professionisti, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

 

Sul tema è intervenuto l’INPS con la Circolare n. 50 del 25/3/2024.

Si ricorda che la riforma del lavoro sportivo ha previsto che i lavoratori sportivi subordinati, siano essi dilettanti o professionisti, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e beneficiano delle seguenti tutele:

1) tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

2) tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF) con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);

3) tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale (e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento di cui, rispettivamente, ai commi 28 e 31 del medesimo articolo 2.

Per quanto concerne il massimale della base contributiva, il massimale giornaliero viene indicato, per l’anno 2024, in 383,00 euro.

Per quanto riguarda i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato, in quanto iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2021, introdotta dall’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 145/2023, non trova applicazione.

All’interno della circolare vengono offerte le istruzioni operative per l’esposizione sul flusso Uniemens delle quote di retribuzione e il versamento dei contributi eccedenti il massimale contributivo per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono invece operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050 esponendo nella sezione “InfoAggCausaliContrib” gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi. (Fonte: Uisp - Area Riservata 2.0)

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